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Quali normative e certificazioni devono avere i sacchetti di plastica venduti in Italia?

In Italia gli obblighi dipendono dall'uso del sacchetto. Le borse per l'asporto merci possono essere vendute solo se biodegradabili e compostabili certificate secondo la norma UNI EN 13432:2002, oppure riutilizzabili in plastica con spessore minimo e contenuto di plastica riciclata; in entrambi i casi devono essere cedute a pagamento. I sacchetti a contatto con alimenti devono rispettare la normativa MOCA (Regolamenti CE 1935/2004 e UE 10/2011). Tutti gli imballaggi, infine, sono soggetti all'obbligo di etichettatura ambientale e al contributo CONAI.

Normative per tipologia d’uso

  • Borse per asporto merci: disciplinate dagli articoli 226 bis e 226 ter del D.Lgs 152/2006, in recepimento della Direttiva UE 2015/720 tramite la Legge 123/2017. Dal 2018 possono essere distribuite solo shopper monouso biodegradabili e compostabili certificate UNI EN 13432, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile salito progressivamente fino al 60 per cento, oppure borse riutilizzabili conformi ai requisiti di spessore e riciclato.
  • Sacchetti a contatto alimentare: rientrano nei MOCA e devono rispettare il Regolamento CE 1935/2004, il Regolamento UE 10/2011 e le buone pratiche di fabbricazione del Regolamento CE 2023/2006, con relativa Dichiarazione di Conformità.
  • Tutti gli imballaggi: il D.Lgs 116/2020 impone l'etichettatura ambientale con codifica del materiale e istruzioni di conferimento, oltre all'adesione al sistema CONAI per il contributo ambientale.

Requisiti per le borse riutilizzabile in plastica

  • Uso alimentare: spessore minimo di 100 micron per i manici interni e di 200 micron per i manici esterni, con almeno il 30 per cento di plastica riciclata.
  • Altri usi: spessore minimo di 60 o 100 micron a seconda dell'impugnatura, con almeno il 10 per cento di plastica riciclata.

Certificazioni e marchi di riferimento

  • UNI EN 13432:2002: la norma armonizzata obbligatoria per attestare biodegradabilità e compostabilità delle shopper monouso.
  • OK Compost e Compostabile CIC: marchi rilasciati da organismi accreditati che certificano la compostabilità, riconoscibili da un codice identificativo del produttore.
  • BRCGS Packaging Materials: standard internazionale volontario per la sicurezza e la qualità dei materiali da imballaggio.
  • UNI EN 15593: certificazione della gestione igienica nella produzione dei materiali a contatto con alimenti.
  • ISO 9001 e ISO 14001: gestione della qualità e gestione ambientale.

Etichettatura obbligatoria

Le shopper compostabili devono riportare una dicitura conforme, del tipo "Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici". Attenzione a un punto spesso frainteso: il solo termine "biodegradabile", senza "compostabile", non garantisce la conformità alla norma richiesta.

Novità in arrivo

Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) introduce requisiti aggiuntivi in materia di riciclabilità, contenuto di riciclato e restrizione delle sostanze PFAS negli imballaggi alimentari a partire dal 12 agosto 2026, ampliando ulteriormente gli obblighi per produttori e distributori.

La garanzia Plastisac

Plastisac produce sacchetti conformi al quadro normativo per ciascun ambito d'uso: shopper e sacchetti compostabili certificati UNI EN 13432 per l'asporto merci e la raccolta dell'umido, e sacchetti e buste per alimenti idonei al contatto alimentare con Dichiarazione di Conformità MOCA. L'affidabilità è attestata dalle certificazioni aziendali e dal rispetto delle normative sugli imballaggi per alimenti.

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