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14 ottobre 2021

Aggiornamenti relativi all'Etichettatura Ambientale

A partire da Gennaio 2022 entrerà in vigore la normativa relativa all'etichettatura ambientale

La circolare 17 maggio 2021, n. 52445 del Ministero della Transizione Ecologica ha fornito alcuni chiarimenti in merito a disciplina. Il Ministero chiarisce che in generale, l'obbligo di identificare correttamente il materiale di imballaggio ricade sul produttore, ma è anche vero che le informazioni per una corretta etichettatura sono condivise tra produttore e utilizzatore, pertanto tale obbligo di etichettatura ricade anche in capo all'utilizzatore.

Principali chiarimenti


Responsabilità Condivisa tra Produttore e Utilizzatore:
la circolare emessa dal MITE chiariesce che "i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballagio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza dell'effettiva composizione dell'imballaggio, sia esso finito che  semilivorato, e garantendo una completa e idonea informazione a favore di tutti i soggetti della filiera, necessita evidenziare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso, in relazione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma, nonchè il layout da stampare sul packaging). Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori tramite accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa".

Etichettatura Imballaggi Neutri:

la suddetta circolare inoltre specifica che "al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche agli imballaggi finiti e veduti direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa e imballi per il trasporto o imballaggio terziario, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso. Inoltre, in alcuni di questi casi, tale imballaggio, per una parte o per la totalità della produzione, potrebbe rappresentare un sempilavorato, destinato a subire ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti prima di divenire imballaggio finito. 

Alla luce di quanto detto, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali".

Nello specifico, per quanto riguarda questa tipologia di prodotti, forniremo le indicazioni di composizione del materiale, sia sui documenti di trasporto, sia sulle relative schede tecniche.

La normativa prevede due diverse etichettature in funzione della destinazione di utilizzo dell'imballo:

  • se l'imballo viene utilizzato all'interno del ciclo produttivo delle aziende (BtoB), nelle fasi di produzione, lavorazione, spostamento dei propri articoli, il produttore è tenuto ad indicare la sola composizione del materiale (PE-HD 02 / PE-LD 04)
  • se l'imballo è destinato ad essere immesso sul mercato per arrivare fino al consumatore finale (BtoC), il produttore e l'utilizzatore devono indicare sia la composizione del materiale sia la modalità di smaltimento in raccolta differenziata (Sacchetto PE-LD 04 - Raccolta differenziata PLASTICA, verifica le disposizioni del tuo Comune)

Imballaggi destinati all'esportazione

La circolare del MITE specifica che l'obbligo di etichettatura ambientale discende dal recepitmento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonchè prodotti, riempiti e importati in Italia. In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, sono esclusi dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.

Pertanto chiediamo la collaborazione dei nostri clienti per definire, già in fase di preventivo, la distinazione d'uso finale, dei prodotti da noi forniti, in modo da realizzare la corretta e opportuna etichettatura.

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